LEGGE ANTI SUICIDI
Ecco come fare per chi ha troppi debiti

LEGGE ANTI SUICIDI
Ecco come fare per chi ha troppi debiti

pubblicato il 16/03/2017 11:16:51

La crisi ha mietuto migliaia di vittime tra imprenditori, liberi professionisti, privati che non riuscendo a pagare i propri debiti, hanno deciso di farla finita.

Di queste persone si sono occupati anche “Le Iene” che, in un video del 26/11/2014, hanno informato i telespettatori dell’ esistenza della Legge n. 3 del 2012, varata del Governo Monti, che permette a chi è in gravi difficoltà economiche di rinegoziare i propri debiti contratti con banche, fornitori e persino con Equitalia, permettendo ai privati cittadini di non subire espropri finendo per perdere ogni cosa.

La legge è stata varata per contrastare i devastanti effetti che la crisi economica ha avuto su molti privati cittadini, stretti in una morsa fatta di disoccupazione, riduzione dell’attività lavorativa e scadenze da onorare a cui non riescono più a far fronte anche a causa di eventi eccezionali. La nuova normativa è diretta a porre rimedio alle situazioni di crisi di liquidità in cui possono venirsi a trovare consumatori e piccole e medie imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali, e nei confronti dei quali sono unicamente applicabili azioni esecutive individuali.
Il merito più grande del testo è aver posto in essere una via di uscita per i proprietari di piccole attività che non riescono a fare fronte ai propri debiti. Il problema degli insolventi all’ epoca aveva raggiunto dimensioni sconfortanti e anche oggi è lungi dall’ essere risolto. Senz’ altro, però, un barlume di scenario illumina la situazione attuale.
Se prima, infatti, la via di uscita era disponibile solo per le imprese – che possono dichiarare fallimento e ricominciare da capo – con questa legge ne possono usufruire anche i privati.
Ovviamente lo strumento della bancarotta continua a essere precluso, ma c’è un altro tipo di meccanismo che può – e deve – fare al caso dei debitori “non aziendali”.

Il meccanismo prevede due figure praticamente inedite nel rapporto con i creditori: il giudice e l’esperto contabile.
Il cittadino fa appello alla legge 3/12 e va in tribunale. Questi nomina un esperto contabile che avrà il compito di verificare sia i debiti che i beni del suo assistito. Una volta inventariato il “dare” e “avere”, redige un piano di rientro. Questo prevederà una ristrutturazione del debito e un allungamento dei debiti. Il piano verrà poi sottoposto a chi vanta il credito. Insomma, il debitore pagherà solo quanto riuscirà materialmente a pagare. I creditori rischiano, ovviamente, di essere pagati molto meno di quanto gli spetta.

Dunque, perché dovrebbero accettare le proposte dell’esperto contabile?
Il motivo c’è, e può essere riassunto con la celebre frase “meglio poco che niente”. Il rischio per i creditori è quello di vedere in un modo o nell’ altro svanire i soldi che il cittadino dovrebbe restituirgli. Se una persona non può pagare, semplice non paga. Peggio, si ammazza, lasciando la banca, Equitalia o chi per loro con il due di picche in mano.
Per quanto riguarda i mutui, il vantaggio è anche un altro. Ammettiamo che una famiglia abbia acceso un mutuo per 100.000 euro e, dopo un po’ di tempo, non riesca più a fare fronte alle rate. La banca non ha altra scelta che riprendersi la casa. Ma non è una buona idea. In tempi di crisi, pochi comprano e, soprattutto, i prezzi si abbassano. Il rischio è quello di vendere l’immobile a 50.000 euro e così l’istituto avrà perso il 50% del suo investimento. Dunque, anche a lei conviene accettare il piano di rientro.

Per togliere ogni dubbio, ecco l’articolo della legge che parla della questione.
“Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’ articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’ accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’ articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori”.

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