Studio Rag. Emanuela Peccatori
Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19



I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l''attività lavorativa per eventi riconducibli all'emergenza COVID-19, possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per i periodi decorrenti dal 23.02.2020 per 9 settimane entro entro il mese di agosto 2020. La domanda può essere presentata entro la fine del QUARTO mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell''attività lavorativa. L'assegno ordinario è CONCESSO solo per questo periodo e comunque ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro che occupano PIU' DI 5 DIPENDENTI.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende che già si trovano in Cassa integrazione straordinaria. Può essere richiesto dalle aziende il trattamento ordinario previsto da questo decreto e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Le modalità sono quelle previste al primo punto.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso. I datori di lavoro che sono iscritti al Fondo di integrazione salariale, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso a totale copertura dell'orario di lavoro.
Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ordine e grado, e per un periodo comunque NON SUPERIORE A 15 GIORNI, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, una indennità,.per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La fruizione dl congedo di cui al presenta articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata non si applica e viene estesa la durata dei permessi retribuiti. Le modalità di fruizione saranno stabilite dall'INPS.
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico
Indennità a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa . Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità UNA TANTUM PARI A 500 EURO.L'indennità è corrisposta dall'INPS,previa domanda, NEL LIMITE DI SPESA PREVISTA PER L'ANNO 2020.L'indennità NON concorre al reddito.
Indennità lavoratori stagionali e del turismo e degli stabilimenti termali. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta un'indennità UNA TANTUM pari a 500 euro. L' indennità NON CONCORRE alla formazione del reddito.
Agli operai agricoli a tempo determinato. NON titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta una indennità UNA TANTUM pari a 500 euro. L'indennità NON CONCORRE alla formazione del reddito
Proroghe. Le domande di disoccupazione agricola sono prorogate al 01.06.2020, Naspi e Dis-Coll 2020 sono prorogate da 68 giorni a 128 giorni. I recuperi di prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL sono sospesi come è sospeso il termine prescrizionale.
Terzo Settore. E'stato Prorogato l'entrata in vigore del REGISTRO DEL TERZO SETTORE fino al 31.10.2020. Per l'anno 2020 le ONLUS, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, e le associazione di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale , possono APPROVARE I PROPRI BILANCI IN DEROGA al proprio statuto entro la data del 31.10.2020.
Contributi previdenziali e assistenziali e INAIL. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro DOMESTICO in scadenza nel periodo dal 23.02.2020 al 31.05.2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati entro il 10.06.2020 senza sanzioni e interessi.
Indennità lavoratori dello spettacolo. Ai lavoratori iscritti al fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta una indennità UNA TANTUM, pari a 500 euro. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore.
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Per la durata di 9 mesi la garanzia per le PMI è concessa a TITOLO GRATUITO. L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO DEL SOGGETTO, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto di UN CREDITO AGGIUNTIVO IN MISURA PARI AD ALMENO IL 10% del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. E' prevista l'innalzamento della percentuale massima fino all' 80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione. Per le operazioni per le quali banche e intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione agli effetti indotti del COVID-1,la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabile" o "imprese in difficoltà". Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000 la garanzia del fondo può essere CUMULATA CON ALTRE FORME DI GARANZIA ACQUISITE SUI FINANZIAMENTI.
Misure per il credito all'esportazione. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico interessato dall'impatto dell'emergenza sanitaria, Il Mef è autorizzato a rilasciare la garanzia dello stato in favore di SACE SPA fino all'importo massimo di euro 2,6 miliardi di euro.
Fondo solidarietà "mutui prima casa". L'ammissione ai benefici del fondo è esteso ai LAVORATORI AUTONOMI E AI LIBERI PROFESSIONISTI CHE SI AUTOCERTIFICHINO di aver registrato, in un trimestre SUCCESSIVO al 21.02.2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni per l'emergenza. Per l'accesso al Fondo NON e' richiesto l'ISEE..La domanda presentata agli intermediari bancari consiste nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Misure a sostegno finanziario alle imprese. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31.12.2020,crediti pecuniari vantati nei confronti dei debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi del TUIR 917/86.Ai fini della trasformazione in credito d''imposta della trasformazione in credito di imposta, i componenti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31.12.2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti possono essere trasformate in credito di imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti..La trasformazione in credito di imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Per il cedente non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibile perdite relative alle attività per imposte anticipate trasformabili in credito di imposta. I crediti di imposta NON sono produttivi di interessi. e possono essere utilizzati, senza limiti di importo in compensazione o ceduti o chiesti a rimborso. Vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e NON concorrono alla formazione del reddito di impresa nè ai fini IRAP. . Il presente provvedimento non si applica alle imprese in stato di dissesto o rischio di dissesto.
Misure di sostegno finanziario alle PMI colpite dall'epidemia. Per i fidi a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o se superiori, a quella di pubblicazione dl presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata NON POSSONO ESSERE REVOCATI IN TUTTO O IN PARTE FINO AL 30.09.2020; per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni.; per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche con cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agi elementi accessori e senza alcuna formalità. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione consiste in un'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta delle diffusione dell'epidemia da COVID-19. Sono sospese tutte le escussione delle garanzia (qualora sia prevista nella concessione dei prestiti o finanziamenti)
Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediane meccanismi di garanzia. E' concessa la garanzia dello stato alla Cassa Depositi e Prestiti che di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico concedono la garanzia su determinati settori che saranno individuati dal Ministero dello sviluppo Economico per le imprese assicurandolo con il Fondo della legge 662/96.
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese E' SOSPESO il pagamento della scadenza dell'IVA scadente il 16.03.2020 per imprese turistico ricettive, agenzia di viaggio e turismo tour operator, nonchè Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, palestre, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco, biliardi. lotto, lotterie, scommesse, soggetti che organizzano corsi, fiere, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei biblioteche, parchi, orti botanici, giardini zoologici, e riserve naturali, asili nido, servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia, scuole di vela, di navigazione, di volo, scuole di guida professionale per autisti, assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili, aziende termali e centri per il benessere fisico, parchi divertimento o parchi tematici, stazioni di autobus, ferrovie, metropolitane, marittime o aeroportuali, funivie, canovie, seggiovie e ski-lift, mezzi di trasporto terrestre marittimo fluviale, lacuale e lagunare, noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenza turistica. I versamenti sospesi SONO EFFETTUATI SENZA SANZIONI E INTERESSI in una unica soluzione ENTRO IL 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a a decorrere dal mese di maggio 2020. Non viene rimborso quanto già versato.
Sospensione versamenti fiscali e contributivi. Sono sospesi gli adempimenti tributari DIVERSI dai versamenti dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alla addizionale regionale e comunale che scadono nel periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020.E' sospeso il versamento delle RITENUTE ALLA FONTE,IVA, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E INAIL. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, un un'unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per tutti coloro assoggettati a ritenuta di acconto e che non superano i 400.000 euro di compensi annui NON SONO ASSOGGETTATI A ritenuta di acconto a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Tali contribuenti devono autodichiarare la propria situazione di cui sopra e devono provvedere al pagamento delle ritenute di acconto nei tempi indicati precedentemente.
Contributi previdenziali e assistenziali e INAIL. I contributi previdenziali e assistenziali e INAIL in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020.
Premio ai dipendenti. Ai redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo, che non concorre al formazione del reddito pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale incentivo decorre dal mese di aprile 2020.
Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Spetta un credito di imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Modalità e fruizione spetta al Mise entro 60 giorni dalla data in vigore del presente decreto Legge.
Credito di imposta per botteghe e negozi. E' riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. .
Detrazioni fiscale in dichiarazione redditi. E' concesso una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro chi effettua un erogazione liberale in denaro in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID -19.:Detrazione prevista anche dalle Imprese sia ai fini IRES che IRAP.
Cartelle esattoriali. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti tra l' 8.03.2020 e il 31.05.2020 derivanti da cartelle di pagamenti, atti di accertamento Agenzia delle Entrate e INPS. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati IN UNA UNICA SOLUZIONE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
PAC. Possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.
Documenti di riconoscimento. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Assemblee SRL e SPA. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
MUD. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di: a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70; b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ; d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.




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