DECRETO LIQUIDITA'  -  Approvato il 06 Aprile 2020 -

DECRETO LIQUIDITA' - Approvato il 06 Aprile 2020 -

pubblicato il 08/04/2020 10:07:51

E' in corso di pubblicazione il nuovo "DECRETO LIQUIDITA" approvato il 06.04.2020 dal Consiglio dei Ministri.

Evidenzio di seguito i nuovi provvedimenti che diventeranno definitivi al momento della pubblicazione. Qualora ci fossero delle difformità o ulteriori provvedimenti, provvederò all'evidenziazione ulteriore con apposita newsletter.

Soggetti con fatturato fino a 50 Milioni verificati nel periodo di imposta 2019

Sospensioni: 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, trattenute all'addizionale regionale e comunale alle imprese che operano in qualità di sostituti di imposta;
Iva
contributi previdenziali e assistenziali
premi per assicurazione obbligatori 
condizioni :
   la sospensione riguarda tutti, (imprese, arti e professioni in TUTTA Italia)
   limite di di ricavi da verificare sull'anno precedente 
   verificare la diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile  2020 rispetto a marzo e a aprile 2019
 -  i versamenti dovranno essere versati in un'unica soluzione entro il 30 giugno o in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020 senza sanzioni e interessi.

Soggetti con compensi o ricavi non superiori a 400 Mila euro verificati nel periodo di imposta 2019

I ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra il 17 Marzo e il 31 Maggio 2020 NON sono assoggettati alle ritenute di acconto sui redditi di lavoro autonomo e di provvigioni, di agenzia, di mediazione , di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari,SOLO SE nel mese precedente NON abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Il versamento dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 Luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da mese di luglio 2020 senza sanzioni e interessi.

Proroga versamenti dovuti il  16 Marzo 2020 - E' possibile versarli entro il 16 aprile 2020 SENZA SANZIONI E INTERESSI.

Certificazioni uniche - Il termine scaduto il 31 Marzo è prorogato al 30 Aprile 2020 (Consegna delle Cu agli interessati)

Certificazioni uniche telematiche - Il termine scaduto il 31 Marzo è prorogato al 30 Aprile 2020 e non sono applicate sanzioni
Nota: redditi esenti e non dichiarabili possono essere ancora trasmesse entro il 31 ottobre 2020

Certificati appalti - la validità emessi entro il 29 febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020

Agevolazione "prima casa" -  chi ha richiesto l'agevolazione in caso di acquisto Prima Casa è sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (cioè questo periodo non si conteggia ai fini del diritto di esercitarlo entro i 18 mesi dall'acquisto)

Modello 730  Adempimenti - è possibile gestire l'incarico a "distanza" fornendo un'apposita autorizzazione tramite video, mail con foto ai caf o ai professionisti abilitati

Fatture elettroniche - Imposta di bollo - L'imposta di bollo dovuta ogni trimestre ha un limite di versamento. Se l'importo del 1 trimestre non supera 250 euro, viene posticipato al  termine del versamento del 2 trimestre, se la somma di entrambi trimestri non supera lo stesso ammontare viene posticipato al termine dl versamento del 3 trimestre, se l'importo del 1 più il 2 più i 3 non supera l'importo di euro 250 deve essere versato entro il termine attualmente fermo del 29.02.2021

Giudizi civili, penali, tributari - sospensione -Sono sospesi tutti i procedimenti fino al 11 maggio 2020

Notifica atti tributari - E' introdotto l'obbligo di notificare e depositare gli atti esclusivamente con modalità telematiche (enti impositori, agenti di riscossione)

Contributo unificato - notifica  solo tramite pec.

Fondo di solidarietà Prima casa "Fondo Gasparrini" -Precisazione  al decreto del 17.03.2020 n. 18 - Si precisa che possono accedere al Fondo Gasparrini gli ARTIGIANI E I COMMERCIANTI  anche ai mutui contratti da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


LIQUIDITA'  



FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE  GARANZIA SACE SPA - 

Beneficiari - Banche, soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia

Condizioni di accesso -  Imprese con sede in Italia
                                    -  Possono essere erogati "sotto qualsiasi forma"
                                    - sono ammessi anche lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva
                                    - le garanzie possono essere rilasciate in presenza di requisiti (Nota 1)
                                    - La misura (subordinata all'approvazione della Commissione Ue) si applica fino al 31.12.2020

La garanzia sarà applicata con "procedura semplificata" e potrà arrivare fino al 90% dallo stato SENZA limite di fatturato, per imprese di tutti i tipi. 
Potranno arrivare fino al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con "erogazione semplificata e diretta al sistema bancario, "  con divieto di distribuzione dei dividenti per i successivi 12 mesi e con  destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Nota 1 - la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa.
le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto. 
la copertura scende all' 80% per imprese con oltre 5000 dipendenti e un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
 per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal fondo centrale di garanzia.

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE


SACE SPA coprirà nella misura del 10%  del capitale degli interessi di ciascun impegno tutti gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi  definiti dalla normativa dell'UE e  il restante 90% sarà assunto dallo stato.

L'ammontare progettato di operazioni da assicurare suddivise per aree geografiche e macro settori sarà deliberato da un piano annuale predisposto dal Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione  che sarà istituito al Ministero dell'economica e delle Finanze

la SACE rilascerà le garanzie sotto qualsiasi forma, a  confidi, banche, istituzioni finanziarie nazioni e internazionali fino all'importo complessivo di 200 miliardi.


FONDO GARANZIA PMI
 fino al 31 dicembre 2020


la garanzia PUO' essere concessa a titolo gratuito;
è elevata fino a 5 milioni di euro;
numero di dipendenti non superiore a 499; 
la % di garanzia  diretta è incrementata al 90% SOLO se la UE  autorizza;
la % di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% se viene assistito da Confidi o da altro fondo di garanzia, ma comunque sempre autorizzata dall'UE;
Sono ferme le agevolazioni già uscite con il decreto "cura Italia" del 17.03.2020 n. 18;

Prestiti garantiti

garanzia al 100%per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,  con auto dichiarazione 
garanzia al 100%  per i prestiti fino a 800.000 euro , alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito;
garanzia al 90% per i prestiti fino a  5 MILIONI DI EURO, con possibilità di arrivare al 100%  con la contro garanzia dei confidi;
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CONTINUITA' AZIENDALE


Viene disattivata la causa di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale
in sede di redazione del bilancio in corso, ci si deve attenere ai criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso.

Interventi sulla disciplina fallimentare con misure finalizzate a:
sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza sino a quando durerà l'emergenza;
sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori.


Codice della crisi di impresa entrata in vigore - viene differita dal 15 agosto 2020 al 01  settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice delle crisi di impresa e dell'insolvenza. 




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