Studio Rag. Emanuela Peccatori
CONDOMINI MOROSI
Spetta agli altri condomini pagarne i debiti?

Cosa succede se un condomino non paga i debiti relativi alla gestione del condominio? Il creditore del condominio può richiedere il pagamento agli altri condomini non morosi?

La Legge 11.12.2012 n. 220 è intervenuta sul tema modificando l’art. 63 disp. att. c.c., che ha fissato un vincolo solidale tra i condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore, pur essendo stati posti dei limiti al creditore che agisca per il recupero del suo credito. In pratica:

«Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini».

È stata introdotta però la regola che fissa un vincolo di solidarietà e consente al creditore di agire per il suo credito verso ogni condomino (anche diverso dal condomino moroso), pur fissando un vincolo di sussidiarietà in quanto il creditore non può agire verso il condomino in regola se prima non agisce inutilmente proprio verso il condomino moroso.

Studio Rag. Emanuela Peccatori - Viale Roma, 30 - Piano primo - int. 8/9, 53042 Chianciano Terme (SI)
Tel./Fax 0578/61310 - Tel. 0578/654164 - Cell. 389 4644100 - e-mail:info@studiopeccatori.it - pec:studiopeccatoriemanuela@pec.it - P.IVA 00741880520C.F. -PCC MNL 62S58 C608M